Le attività di raccolta fondi sono tantissime perché nascono dalla creatività di persone che mettono il proprio tempo e ingegno a disposizione di un buona causa in cui credono fortemente.
Ma qualsiasi tipo di raccolta fondi si voglia mettere in piedi, vanno sempre rispettate le norme civilistiche e fiscali in vigore.
In questo articolo ho raccolto le informazioni sulle regole di alcune tra le raccolte fondi più praticate che sono state pubblicate sul nostro sito.
Con questa piccola guida spero di semplificare la vita dei dirigenti non profit.
Nel dettaglio parlerò di:
- le norme generali della raccolta fondi
- le norme fiscali
- i benefici per i donatori
- tombole, lotterie e pesche di beneficenza
- salvadanai, charity shops e vendita di prodotti dei beneficiari di una ONLUS
- crowdfunding
- gli aspetti contabili e fiscali
Ma prima di partire ti ricordo che lunedì 27 luglio io e Riccardo Friede terremo un webinar gratuito dove parleremo di un tipo specifico di raccolta fondi, ossia la campagna lasciti.
Come sempre, al termine del webinar risponderemo anche alle domande dei partecipanti, quindi cogli al volo l’occasione e registrati qui alla lista prioritaria che ti garantisce un posto al webinar.
Le norme generali della raccolta fondi
La raccolta fondi è un’attività strategica per tutte le organizzazioni non profit perché offre l’opportunità di:
- comunicare alla collettività lo scopo sociale dell’ente;
- reperire fondi grazie al contatto diretto con i donatori.
Le raccolte pubbliche occasionali di fondi generalmente avvengono in luoghi pubblici, in occasione di giornate di sensibilizzazione su temi specifici, o in occasione di feste paesane o feste del patrono, quindi in momenti piacevoli e di aggregazione sociale.
Le diverse modalità con cui si effettua la raccolta sono importanti perché, a seconda delle diverse tipologie, potrebbero essere diversi gli adempimenti da porre in essere.
Per esempio:
- vuoi allestire un banchetto?
- organizzare un concertino?
- un punto ristoro con bar e panini?
- stampare manifesti o locandine promozionali?
Ognuna di queste attività richiede l’osservanza di regole diverse, comunali e/o nazionali.
La complessità delle normative e la difficoltà delle associazioni di avere interlocutori esperti che possano aiutarle è uno dei lati negativi della raccolta fondi (è uno dei motivi per cui ho fondato un’agenzia di servizi dedicata al Terzo Settore).
Le norme fiscali
Dal punto di vista fiscale le raccolte pubbliche di fondi sono completamente esentasse (salvo le tombole, pesche e banchi di beneficenza), anche se rivolte a persone non socie, ma devono rispondere a specifici requisiti.
Perché siano applicabili le agevolazioni fiscali è necessario che la raccolta fondi sia organizzata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze (ad esempio, in occasione dell’anniversario di fondazione dell’associazione) o campagne di sensibilizzazione (art. 143, comma 3, lett. a) TUIR).
Dal punto di vista amministrativo bisogna redigere un rendiconto apposito per ogni singola raccolta fondi organizzata durante l’anno, accompagnato da una relazione illustrativa.
Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere:
- allegati al rendiconto generale annuale dell’associazione;
- conservati in archivio con tutti gli altri documenti fiscali.
I benefici per i donatori
I donatori possono detrarre o dedurre le erogazioni liberali verso gli enti del Terzo Settore e queste agevolazioni contribuiscono a stimolare una maggiore generosità in chi dona, se opportunamente rese note dalle associazioni.
Se convenga detrarre o dedurre dipende dalla situazione finanziaria di ogni singolo donatore, quindi per l’ente beneficiario è impossibile dare suggerimenti in questo ambito.
Ricordo infine che il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) ha rivisto ed ampliato le fonti di finanziamento degli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro.
Se vuoi avere maggiori chiarimenti sulla gestione fiscale delle raccolte fondi o sui benefici ai donatori prepara le domande e iscriviti qui al prossimo webinar di Raccolta fondi no stress.
Che tipo di raccolta fondi realizzare?
L’ente non profit può decidere di organizzare iniziative pubbliche di varia natura come ad esempio eventi sportivi, culturali, ricreativi, rappresentazioni teatrali o concerti all’aperto, competizioni agonistiche o amatoriali, ecc.
Tra gli eventi più popolari ci sono anche:
- tombole, lotterie e pesche di beneficenza per i soci;
- salvadanai, charity shops e la vendita di prodotti dei beneficiari di una ONLUS.
Quale sia la manifestazione che si realizza, è fondamentale che vengano rispettate anche le eventuali norme regionali e comunali, onde evitare contestazioni e sanzioni in caso di controlli.
Quindi ti consiglio di chiedere indicazioni al tuo Comune prima di cominciare ad organizzare la raccolta fondi.
Il crowdfunding
Il crowfunding è una forma di micro-finanziamento collettivo, una modalità di raccolta fondi che si svolge principalmente online.
Chi cerca finanziamenti per un’iniziativa privata, un progetto di beneficenza/utilità sociale o un’impresa (spesso una start up), può:
- selezionare una delle piattaforme web attualmente esistenti nel nostro Paese (ma è possibile farlo anche in modalità fai da te);
- caricarvi il progetto e l’appello a sostenerlo.
Esistono vari tipi di crowdfunding:
- reward based (a fronte di donazioni in denaro è prevista una “ricompensa” simbolica di vario tipo, come un ringraziamento pubblico o il prodotto per il quale si sta effettuando il finanziamento);
- donation based (utilizzato soprattutto dalle organizzazioni non profit);
- lending based (non è prevista donazione, bensì microprestiti a persone o imprese);
- equity based (in cambio dell’importo versato, il finanziatore diventa a tutti gli effetti “socio-azionista” dell’impresa);
- ibride (basate su più modalità di finanziamento).
Il crowdfunding donation based può essere fatto anche da una persona fisica poiché si tratta di un finanziamento sotto forma di donazione liberale da parte di sostenitori di un determinato progetto.
Gli aspetti contabili e fiscali del crowdfunding
Dal punto di vista contabile vale quanto ho scritto sopra sulle regole generali della raccolta fondi: si devono redigere il rendiconto e la relazione illustrativa.
I proventi del crowdfunding:
- non sono soggetti a IVA (art.4 comma 4 DPR 633/72);
- né a tassazione (art.143 e seguenti TUIR).
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi farci una domanda specifica? Segui i webinar gratuiti di Raccolta fondi no stress: clicca qui per entrare nella lista prioritaria di partecipazione!